Statuto
S.N.S. - sezione di Senigallia

Approvato dall’Assemblea Straordinaria di Sezione del 25.10.2020
  1.  La “Società Nazionale di Salvamento – Sezione SENIGALLIA”, già operante dal 2002, recepisce le Direttive del D.Lgs 117/2017, nonché del Codice Civile e della normativa in materia, assumendo la forma giuridica di “Associazione di volontariato”; essa mantiene la sua anzianità, la sua natura ed i suoi scopi, così come definiti all’art. 2. L’azione e le iniziative della stessa si realizzeranno nell’ambito del territorio di competenza, individuato in Senigallia e nei Comuni limitrofi di Ostra, Ostra Vetere, Corinaldo, Barbara, Serra de Conti, Trecastelli, Arcevia, Jesi, Fabriano, Morro d’Alba. 
  2.  In conseguenza dell’eventuale futura iscrizione nel Registro regionale del Terzo Settore, sezione Organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l’Associazione, adotta l’acronimo “ODV” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza, e nelle comunicazioni al pubblico. 
  3.  L’Associazione ha sede legale nel Comune di Senigallia (AN) Viale IV Novembre, 16; il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporterà modifica statutaria, ma soltanto l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. 
  4.  Ai fini della puntuale applicazione del presente Statuto, potrà essere formulato a parte un apposito Regolamento di esecuzione. 
  5.  Allo scopo di realizzare al meglio ogni forma di collaborazione/convenzione con la Società Nazionale di  Salvamento (c.f. 80016720106), Ente di riferimento che svolge analoghi compiti sul territorio nazionale, l’Associazione ne riconosce in toto lo Statuto ed il Regolamento, con particolare riferimento ai fini istituzionali, alla cui realizzazione intende contribuire al massimo delle proprie possibilità. 

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante le seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017: 

  • Art.5) c.1 – lett. b) interventi e prestazioni sanitarie; 
  • Art.5) c.1 – lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/03/2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 
  • Art.5) c.1 – lett. e) interventi e servizi finalizzati al miglioramento delle condizioni dell’ambiente ed all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata in forma professionale e continuativa, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
  • Art.5) c.1 – lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 
  • Art.5) c.1-lett. y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni. 

In particolare:

  • con riferimento all’attività di cui al c. 1 lett. h), I ‘Associazione opera ed opererà in particolare nel settore  “prevenzione annegamenti” e attività educativa e propedeutica nei confronti di persone con disabilità fisiche, sensoriali e cognitive, al fine di promuovere e favorire la consapevolezza, la sicurezza balneare e la pratica dell’auto-salvamento. 

L’Associazione persegue le finalità sopraindicate attraverso: 

 

  • l’organizzazione di corsi atti a formare soggetti che siano in grado di gestire in modo qualificato e consapevole ogni intervento utile alla realizzazione dei fini sociali;
  •  la concessione di riconoscimenti a chi si è particolarmente distinto in opere di salvataggio;
  •  la sensibilizzazione dei giovani sull’importanza sociale delle finalità associative e il sostegno delle iniziative di ogni genere e specie, tese allo sviluppo di una coscienza del volontariato nella collettività ed a favore di essa;
  •  la promozione diretta od indiretta della cultura della previsione e prevenzione del pericoli per le persone in acqua, nonché del loro salvataggio e della prestazione dei primi soccorsi in attesa delle competenti strutture operative sanitarie;
  •  interviene, a richiesta di Autorità ed Enti Pubblici, con propri uomini e mezzi, in operazioni di Protezione Civile;
  •  lo svolgimento di ogni attività ed iniziativa atta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche ambientali, legate alle acque.
  •  l’organizzazione, a livello territoriale, conferenze, incontri, dibattiti, seminari, mostre, laboratori; l’istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
  •  collaborare, anche stipulando apposite e specifiche convenzioni, con enti pubblici e privati; compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, assicurativa, editoriale; assumere e licenziare personale, acquistare e fornire beni e servizi, opere e prestazioni; finanziare iniziative ed in genere effettuare ogni tipo di operazione connessa con gli scopi istituzionali. 

L’organizzazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri ed i limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Sezione effettua o potrebbe effettuare attività inerenti attività di Safety mediante l’impiego di Operatori di Sicurezza previsti dalla Direttiva Min, Interni N. 11001/1/110 (10) del 18/07/2018.

  1. L’organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 117/2017.
  2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 
  3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’associazione è a carattere aperto.

Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente Statuto e avanzano richiesta di adesione. Gli aspiranti associati presentano istanza direttamente al Consiglio Direttivo. L’iscrizione decorrerà dalla data di accoglimento della domanda. È consentita l’iscrizione a tutti i cittadini dell’Unione Europea e, se cittadini extracomunitari, a coloro che siano titolari di permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità Competenti con l’autorizzazione a svolgere attività lavorativa sul territorio italiano. 

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa istanza, motivare l’eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che nel merito si pronunci l’Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione. 

Gli associati cessano di appartenere all’organizzazione per: 

  • dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
  •  mancato versamento della quota associativa;
  • morte o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di enti); 
  • esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, qualora siano stati adottati, da parte dell’associato, comportamenti contrari alle norme contenute nel presente Statuto e/o posti in essere comportamenti o attività lesivi dell’immagine dell’Organizzazione e/o siano stati procurati, in conseguenza di tali comportamenti o attività o comunque intenzionalmente, danni morali o materiali alla stessa. L’esclusione è deliberata a maggioranza, con efficacia immediata; avverso tale decisione l’associato può appellarsi all’Assemblea (vedi art.9). 

 Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

 Gli associati dell’organizzazione hanno il diritto di:

  • partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto, purché regolarmente iscritti ed in regola con la quota sociale; 
  • godere del pieno elettorato attivo e passivo;
  • essere informati sulle attività dell’organizzazione, anche attraverso mezzi telematici;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata su incarico degli organi sociali e secondo il loro disposto;
  • recedere dall’appartenenza all’Organizzazione;
  • esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all’Organo di amministrazione;
  • partecipare, di concerto con gli Organi sociali, alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito.

 Gli associati dell’organizzazione hanno il diritto di: 

  • osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento sociale;
  • dare esecuzione alle Delibere degli organi sociali; 
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito;
  •  non arrecare discredito e/o danni morali e/o materiali all’organizzazione. 

L’Organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si awale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabiliti dall’organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i corrispondenti limiti e condizioni di cui al D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L’Organizzazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/17. L’Organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. 

Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea degli associati 
  • Il Consiglio Direttivo, formato da almeno tre membri elettivi, fra cui il Presidente. 
  • Il Presidente 
  • Il Vicepresidente
  • L’Organo di controllo, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017) 
  • L’Organo di Revisione (Collegio dei Revisori dei Conti) nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017).

 Ai componenti degli Organi sociali (ad eccezione di quelli dell’Organo di controllo e dell’Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile), non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere rinnovate per periodi di pari durata; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio cessano allo scadere del quadriennio stesso. Tutti gli organi possono essere eletti per acclamazione.

L’Assemblea è composta dagli associati ed è l’organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell’Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri. Essa delibera in base alle maggioranze previste dal Codice Civile, artt. 2368/2369.

 Deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente per l’approvazione del Rendiconto sociale e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. La convocazione è effettuata a mezzo lettera, fax o e-mail o con qualsiasi mezzo che consenta la prova della ricezione, con indicazione della sede di svolgimento e delle date e degli orari di prima e seconda convocazione. 

L’Assemblea è inoltre convocata à richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritenga necessario. Ai sensi dell’art. 24 c.4 del D. Lgs. 117/2017 è consentito il voto anche per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l’identità di chi partecipa e vota.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell’ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che risultano regolarmente iscritti e siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendogli delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di cinque associati. 

 

Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il relativo Verbale, che, debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, viene conservato presso la sede dell’Organizzazione. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del Patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione, scissione dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera e modifica lo Statuto dell’associazione, con il voto favorevole di almeno il 51% degli associati aventi diritto. Essa delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del Patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L’Assemblea ha i seguenti compiti: 

  •  nomina e revoca gli Organi sociali; 
  •  nomina e revoca, solo se previsto, il/i soggetto/i incaricato/i dell’Organo di Controllo e Revisione legale dei conti
  • approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale; 
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; 
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto; 
  • approva l’eventuale Regolamento dei lavori assembleari; 
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione; 
  • delibera per l’approvazione dell’eventuale Regolamento sociale; 
  • delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, il conferimento di benemerenze o la nomina di un Presidente Onorario; 
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

 

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione, è eletto dall’Assemblea ed è composto da almeno tre membri, tra cui il Presidente ed il Vicepresidente.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

L’organo di amministrazione governa l’organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. 

L’organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano e votanti più di due membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, indicativamente almeno due volte all’anno e ogni volta che lo stesso ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

L’ingiustificata assenza di un Consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Alla sostituzione di ciascun Consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o  mediante cooptazione pro-tempore, da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea nella prima seduta utile o procedendo all’elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile. 

 

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: 

 

  • amministra l’organizzazione; 
  • predispone il Bilancio d’esercizio e, se previsto, il Bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
  • realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa; 
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; 
  • decide su l’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale; 
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati; 
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente. 
  • redige l’eventuale Regolamento, da sottoporre ad approvazione dell’Assemblea; 
  • assume ogni altra decisione necessaria all’Associazione ed al suo funzionamento, salvo quelle che, per Legge o per Statuto, siano riservate all’Assemblea. 

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si dia prova che i terzi ne siano a conoscenza. 

Il Presidente dell’Organizzazione, che è anche Presidente dell’Assemblea e dell’Organo di amministrazione, è eletto dall’Assemblea. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto. 

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea (almeno una volta all’anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all’anno e comunque ogni volta che ne ravvisi la necessità). Svolge l’ordinaria amministrazione sulla scorta delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta. 

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni. 

In caso di riduzione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, le cariche saranno supplite mediante cooptazione a cura dello stesso organo e portate alla ratifica dell’Assemblea nella prima riunione utile; esse decadranno alla scadenza del quadriennio in corso. In caso di definitiva vacanza della carica di Presidente saranno indette nuove elezioni di tutti gli Organi sociali. 

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione, in caso questi sia temporaneamente impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. 

L’ Assemblea provvederà all’elezione di un Organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L’Organo di controllo, cui si applicano le disposizioni dell’art. 2399 del C.C., può essere anche monocratico (come da art.30 c.2 del D. Lgs. 117/2017) ed è comunque formato da soggetti scelto/i fra quelli indicati all’art.2397 c. 2 del C.C.. . 

L’ Organo di controllo, se presente:  

  • vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; 
  • al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti; 
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017. 
  • attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo. 

L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affar

E’ nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo.

L’Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente. 

L’Associazione, su decisione del Consiglio Direttivo, si dota di uno o più conti correnti, intestati alla stessa. 

  1.  L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 
  2.  I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. 
  3.  Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l’approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
  4.  Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del D. Lgs.117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
  1. Soltanto al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’Associazione redige il bilancio sociale.
  1.  L’organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017 Libro Associati, Libro Adunanze e deliberazioni Assemblee, del Consiglio Direttivo, e di eventuali organi sociali, nonché – se previsti- degli organi di controllo e revisione. 



  1.  L’organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017. 

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo degli organi di cui all’art. 45 del D. Lgs. 117/2017 (registri pubblici di settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

  1. L’Organizzazione e disciplinata dal presente Statuto, ed opera nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente. 
  2. Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea delibera l’eventuale Regolamento come da previsione di cui al punto 4. dell’art. 1.
  1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti. 2
  2. In caso di controversie giudiziarie è competente il Tribunale per la Circoscrizione Territoriale di Ancona.

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